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Tracking pixel nelle email: cosa cambia con le nuove Linee Guida Privacy e come adeguarsi entro il 29 ottobre 2026

26/10/2026 | Pixel Mail

Utilizzi newsletter, campagne di email marketing o piattaforme di automazione per comunicare con i tuoi clienti? Le nuove Linee Guida del Garante Privacy sui tracking pixel potrebbero riguardare anche la tua azienda. Ecco cosa sapere e quali interventi adottare per essere conformi alla normativa.

Il mondo dell’email marketing è sempre più orientato all’analisi dei dati. Sapere quante persone aprono una newsletter, quali comunicazioni attirano maggiormente l’attenzione e come si comportano i destinatari è diventato uno strumento importante per le strategie commerciali.

Ma queste informazioni possono essere raccolte liberamente?

Con il provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha introdotto specifiche Linee Guida sull’utilizzo dei tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica.

Le nuove indicazioni chiariscono gli obblighi di trasparenza, le condizioni per il consenso e le possibili deroghe, coinvolgendo aziende, piattaforme di email marketing e fornitori di servizi digitali.

La data da segnare sul calendario è il 29 ottobre 2026: il termine previsto per adeguarsi alle Linee Guida.

Vediamo cosa cambia e quali verifiche è opportuno effettuare.

Cosa sono i tracking pixel e come funzionano?

I tracking pixel, chiamati anche pixel di tracciamento, sono piccolissime immagini, generalmente invisibili, inserite all’interno delle email.

Il loro funzionamento è relativamente semplice: quando il destinatario apre un messaggio e il programma di posta carica le immagini, viene inviata una richiesta a un server remoto.

Questa richiesta può consentire al mittente di raccogliere informazioni come:

  • L’avvenuta apertura dell’email e le eventuali aperture successive.
  • La data e l’orario del caricamento.
  • L’indirizzo IP e altre informazioni tecniche.
  • Il programma di posta o il dispositivo utilizzato.
  • L’identificativo del destinatario o del messaggio, se previsto dalla configurazione.

In questo modo, le piattaforme di marketing possono elaborare statistiche sulle campagne e, in determinati casi, analizzare il comportamento dei singoli destinatari.

Attenzione, però: il caricamento del pixel non dimostra necessariamente che il destinatario abbia effettivamente letto il messaggio. Inoltre, le informazioni disponibili dipendono dalle impostazioni del programma di posta e dalle caratteristiche della piattaforma utilizzata.

Il problema dal punto di vista della privacy nasce soprattutto dal fatto che questo monitoraggio può avvenire senza che il destinatario ne sia consapevole.

Ed è proprio su questo aspetto che interviene il Garante.

Le nuove Linee Guida del Garante Privacy: cosa prevedono?

Le Linee Guida, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2026, chiariscono che l’utilizzo dei tracking pixel nelle email deve rispettare quanto previsto dall’articolo 122 del Codice Privacy, oltre ai principi e agli obblighi applicabili del GDPR.

La distinzione fondamentale riguarda la finalità del tracciamento.

Un conto è raccogliere statistiche complessive e anonime sull’apertura di una campagna. Un altro è monitorare il comportamento di un destinatario specifico per analizzarne gli interessi o personalizzare le successive comunicazioni commerciali.

In particolare, le aziende devono considerare tre aspetti:

  1. Trasparenza: il destinatario deve essere informato dell’utilizzo dei pixel e delle finalità del monitoraggio.
  2. Consenso: quando richiesto dalla normativa, deve essere raccolto prima dell’attivazione del tracciamento.
  3. Controllo: l’utente deve poter gestire le proprie preferenze e revocare il consenso in maniera semplice.

Il GDPR integra questa disciplina, imponendo tra l’altro il rispetto dei principi di correttezza, minimizzazione dei dati, responsabilizzazione del titolare e protezione dei dati fin dalla progettazione.

Quando è obbligatorio ottenere il consenso per i tracking pixel?

Uno degli aspetti più importanti delle nuove Linee Guida riguarda il consenso preventivo.

In linea generale, quando il tracking pixel viene utilizzato per monitorare individualmente le aperture delle email a fini promozionali, è necessario acquisire il consenso del destinatario, salvo che sia concretamente applicabile una delle deroghe previste dall’articolo 122 del Codice Privacy.

Questo vale, ad esempio, quando il monitoraggio consente di:

  • Misurare le aperture dei singoli destinatari per valutare l’efficacia delle campagne commerciali.
  • Modificare contenuti, oggetto o frequenza delle comunicazioni in base ai comportamenti osservati.
  • Identificare gli utenti maggiormente interessati a determinati prodotti o servizi.
  • Elaborare profili commerciali basati sulle preferenze presunte dei destinatari.

Un punto fondamentale: il consenso all’invio di email promozionali non autorizza automaticamente anche il tracciamento.

Le due attività devono essere valutate separatamente.

L’articolo 130 del Codice Privacy regola infatti l’invio delle comunicazioni promozionali, mentre l’articolo 122 disciplina l’utilizzo degli strumenti di tracciamento.

Anche quando una comunicazione commerciale può essere inviata sulla base della cosiddetta eccezione del soft spam, non significa che sia automaticamente possibile inserire un pixel per monitorare il comportamento del destinatario.

Esistono casi in cui il tracking pixel può essere utilizzato senza consenso?

Sì. Le Linee Guida individuano alcune situazioni nelle quali, a determinate condizioni, può trovare applicazione una deroga al consenso.

1. Statistiche aggregate e anonime

Quando il pixel viene utilizzato esclusivamente per misurare il tasso complessivo di apertura di una campagna, senza identificare i singoli destinatari, può ricorrere una deroga.

A questo proposito, il Garante suggerisce l’impiego di un pixel uguale per tutti i destinatari della campagna e l’anonimizzazione delle informazioni tecniche, come indirizzo IP e dati relativi al client di posta.

2. Sicurezza e autenticazione

Alcuni pixel possono essere funzionali alla sicurezza di un servizio digitale, ad esempio in relazione all’attivazione di un account o alla gestione di una procedura di autenticazione.

Anche in questi casi occorre verificare che lo strumento sia effettivamente necessario alla finalità perseguita.

3. Comunicazioni di servizio o istituzionali

Specifiche esigenze possono giustificare l’impiego di pixel per verificare la presa visione di comunicazioni rilevanti, come avvisi di sicurezza, incidenti, modifiche contrattuali o determinate scadenze.

Le deroghe non sono però automatiche.

Non basta definire un’email come “comunicazione di servizio” per poter utilizzare liberamente un tracking pixel. È necessario valutare concretamente finalità, necessità e configurazione dello strumento.

In ogni caso, resta l’obbligo di informare adeguatamente il destinatario.

Informativa privacy e consenso: cosa deve fare l’azienda?

Per utilizzare correttamente i tracking pixel, le aziende devono prima di tutto verificare che le informazioni fornite agli utenti descrivano in maniera chiara il trattamento effettuato.

L’informativa deve spiegare, tra le altre cose:

  • Quali dati possono essere raccolti attraverso i pixel.
  • Per quali finalità vengono utilizzati.
  • Se il monitoraggio avviene a livello individuale oppure aggregato.
  • Come il destinatario può modificare le proprie preferenze o revocare il consenso.

Se il consenso è necessario, deve essere acquisito prima dell’attivazione del pixel e la scelta deve essere documentata.

Le Linee Guida consentono, a determinate condizioni, di raccogliere con un’unica richiesta il consenso alle comunicazioni promozionali e al relativo tracciamento, purché la richiesta sia chiara, neutra e rispetti i requisiti normativi.

È inoltre fondamentale permettere al destinatario di disattivare il solo tracciamento continuando a ricevere le email.

Ad esempio, un utente potrebbe voler continuare a ricevere le newsletter di un’azienda senza che vengano monitorate individualmente le sue aperture.

In questa situazione, il sistema di invio deve essere tecnicamente in grado di rispettare la scelta dell’interessato.

Chi è responsabile del trattamento dei dati?

Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda i soggetti coinvolti nella gestione delle campagne.

Spesso, infatti, l’azienda utilizza una piattaforma esterna per inviare le comunicazioni o si affida a un’agenzia per la gestione del marketing.

La presenza di diversi fornitori non elimina gli obblighi privacy.

In linea generale, l’azienda che decide le finalità e le modalità essenziali del tracciamento opera come titolare del trattamento.

La piattaforma di invio può agire come responsabile del trattamento quando opera sulla base delle istruzioni ricevute, mentre altri fornitori potrebbero assumere ruoli diversi in relazione alle attività concretamente svolte.

Per questo è importante verificare:

  • Quali soggetti accedono alle informazioni raccolte.
  • Quali dati vengono effettivamente trattati.
  • Se i fornitori utilizzano i dati anche per finalità proprie.
  • Se gli accordi contrattuali e le eventuali nomine ai sensi dell’articolo 28 GDPR sono adeguati.

Il ruolo privacy dipende dalle attività effettive e non soltanto dalla denominazione utilizzata nel contratto.

La scadenza del 29 ottobre 2026: cosa succede alle campagne già attive?

Le Linee Guida prevedono un periodo di sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’adeguamento.

Il termine è fissato al 29 ottobre 2026.

Per i trattamenti con tracking pixel già in corso e fondati su un valido presupposto giuridico, il Garante prevede una disciplina transitoria.

In questi casi, è necessario fornire un’informativa adeguata con il primo messaggio utile o in occasione del primo momento di discontinuità, rendendo disponibile una modalità semplice per interrompere il solo tracciamento.

Le preferenze espresse dagli utenti devono essere registrate e rispettate.

La disciplina transitoria, tuttavia, non costituisce una sanatoria generale.

Non rende legittime comunicazioni promozionali inviate senza i requisiti previsti dall’articolo 130 e non elimina la necessità di rispettare le condizioni stabilite dall’articolo 122 per l’utilizzo dei pixel.

Per i nuovi trattamenti, invece, l’informativa deve essere fornita prima dell’utilizzo e il consenso deve essere raccolto preventivamente quando non ricorre una deroga.

Come adeguare le campagne email alle nuove regole: checklist operativa

Per affrontare correttamente gli obblighi previsti dalle Linee Guida, le aziende dovrebbero avviare una verifica dei propri strumenti di comunicazione digitale.

Ecco sei attività da considerare.

1. Verificare gli strumenti utilizzati

Controllare se le piattaforme di email marketing, newsletter e marketing automation inseriscono automaticamente tracking pixel nelle comunicazioni e quali informazioni raccolgono.

2. Identificare le finalità del monitoraggio

Distinguere le statistiche anonime e aggregate dalle attività che consentono il tracciamento individuale dei destinatari, anche per finalità promozionali o di profilazione.

3. Controllare i consensi

Verificare la presenza di una base giuridica adeguata e, quando necessario, acquisire il consenso prima di attivare il tracciamento individuale.

4. Aggiornare l’informativa privacy

Integrare le informazioni sui pixel, sulle finalità del trattamento e sulle modalità di esercizio delle preferenze.

5. Consentire la disattivazione del tracciamento

Assicurarsi che l’utente possa revocare il consenso al tracciamento senza dover necessariamente rinunciare alla ricezione delle comunicazioni.

6. Documentare le scelte effettuate

Conservare evidenza delle valutazioni svolte, delle configurazioni adottate, dei consensi raccolti, delle revoche e degli accordi con i fornitori.

È inoltre opportuno applicare i principi di privacy by design e privacy by default, minimizzando i dati raccolti e limitando il rischio di identificazione dei destinatari.

Tracking pixel e GDPR: perché adeguarsi è importante?

Le nuove Linee Guida rappresentano un passaggio importante nella regolamentazione degli strumenti digitali utilizzati quotidianamente dalle aziende.

Il punto non è vietare l’email marketing o impedire l’analisi delle performance delle campagne, ma assicurare che queste attività vengano svolte nel rispetto dei diritti e delle aspettative degli utenti.

Per le aziende, questo significa verificare non soltanto la presenza di un’informativa privacy, ma anche il funzionamento concreto degli strumenti utilizzati.

Una piattaforma correttamente configurata, una gestione trasparente delle preferenze e una documentazione aggiornata contribuiscono a ridurre i rischi di non conformità e a costruire un rapporto di maggiore fiducia con i destinatari delle comunicazioni.

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La conformità privacy non riguarda soltanto i cookie presenti sui siti web, ma anche gli strumenti di comunicazione, le informative, i consensi e i trattamenti di dati personali effettuati attraverso i servizi digitali.

Per questo, verificare l’utilizzo dei tracking pixel può rappresentare un’occasione utile per rivedere più ampiamente la documentazione privacy e le procedure aziendali.

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Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una valutazione giuridica personalizzata. L’applicazione delle regole sui tracking pixel richiede un’analisi delle finalità e delle caratteristiche tecniche degli strumenti concretamente utilizzati.


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